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Marcatura CE – potenza sonora

Scritto il 13 luglio 2013 da admin

marcatura_CELa Direttiva 2000/14/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, è entrata in vigore il 3 gennaio 2002.

In Italia, il recepimento di tale direttiva è avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. 262/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto“, il quale ha definito i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull’emissione sonora relativa alle macchine e alle attrezzature destinate a funzionare all’aperto, al fine di tutelare sia la salute che il benessere delle persone e dell’ambiente.

Nella definizione di ambiente aperto rientrano anche quei luoghi interni a strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie, oppure all’interno di strutture aperte degli edifici.

In base all’art. 3 del D.Lgs. 262/02 il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio macchine e attrezzature a condizione che:

  • dette macchine e attrezzature soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti nel decreto
  • siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all’art. 11
  • rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito

La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le informazioni concernenti l’emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.

e) Se necessario, nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del basamento, ecc .).

f) Le istruzioni per l’uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica:

- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;

- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 mPa);

- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera 85 dB (A).

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