Rischio chimico nei calzaturifici
Da studi epidemiologici eseguiti nell’ultimo trentennio è emerso che le polveri di cuoio sono responsabili dell’insorgenza di manifestazioni tumorali delle fosse nasali e dei seni paranasali e, quindi, da considerarsi agenti cancerogeni. Questi tumori maligni, relativamente rari, compaiono con maggiore frequenza negli addetti all’industria calzaturiera, in particolare agli addetti alle operazioni più polverose in riferimento alle polveri di cuoio, quali scarnitura, smerigliatura, cardatura, fresatura, levigatura, carteggiatura di calzature finite o di altri manufatti in cuoio.
Non è stato dimostrato in quali momenti del ciclo di lavoro sia presente una sostanza cui attribuire l’aumento del rischio cancerogeno, con l’eccezione di un’evidente correlazione tra aumento della polverosità e conseguente aumento dei casi di tumore naso sinusale.
Agenti sospettati di cancerogenicità sono:
- componenti organici dei pellami
- virus o altri agenti biologici che possono contaminare i pellami
- cromo esavalente residuato dalla concia o derivato da pigmenti usati per la colorazione dei pellami
- tannini vegetali residuati dalla concia
- componenti triazonici donatori di formaldeide e/o la formaldeide tal quale residuata da trattamenti conservativi.
Magister è in grado di effettuare il campionamento e l’analisi di tutti i possibili agenti chimici presenti sul luogo di lavoro
I coloranti organici a base azoica presenti in numerosi materiali utilizzati per la produzione calzaturiera, o presenti nei prodotti di finissaggio e guarnitura, così come le ammine aromatiche impiegate come antiossidanti nella gomma, sono tra i prodotti ipotizzati come responsabili di casi di tumore vescicale. Lo IARC nel 1987, ha inserito “la lavorazione e la riparazione di scarpe e stivali” nel Gruppo 1 (circostanza di esposizione considerata cancerogena per l’uomo). (dati ripresi da Piero Emanuele Cirla “Polveri di cuoio ed effetti cancerogeni” ) – [Med Lav Erg 2012; 34:1, 19-23]
In relazione alle disposizioni specifiche contenute nel Titolo IX “Sostanze pericolose” del D.Lgs 81/08 il riferimento, attuale, per le polveri di cuoio è il Capo I “Protezione da agenti chimici”.
Le polveri di cuoio non sono classificate cancerogene nell’Unione Europea, né l’attività calzaturiera è ricompresa nell’allegato XLII, tuttavia, i tumori delle cavità nasali e i tumori dei seni paranasali in lavoratori addetti alla “Fabbricazione e riparazione delle calzature” sono malattie la cui denuncia è obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65.
Nel DM 09/04/08 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, gli stessi tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali sono inseriti alla voce 68 “Malattie neoplastiche causate da polveri di cuoio” – “Lavori che espongono a polveri di cuoio”, attribuendo un ruolo causale netto alle polveri di cuoio.
Magister può affiancarsi al datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico ai sensi degli artt. 223 e 236 del D.Lgs. 81/08.
Nel 2012 Regione Lombardia ha emanato un vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività calzaturiere: il documento presenta i risultati di indagini e studi svolte dagli enti di ricerca e servizi di prevenzione presso le aziende del settore calzaturiero con l’obiettivo di individuare non solo i pericoli provenienti da agenti cancerogeni ma tutti i tipi di pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel comparto delle calzature.
Approfondimenti: