C.O.V. – Comunicazione di immissione sul mercato entro il 1° marzo
Scade il 1° marzo 2016 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, relativa all’anno 2015. Il D. Lgs. n. 161/06, come successivamente modificato dal D. Lgs. n 33/08, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’Allegato I (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria), a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all’Allegato III-bis, riferiti all’anno precedente. Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:
- i produttori
- gli importatori
- tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio
In base a quanto disposto dall’art. 2 del citato D.Lgs. n. 161/06, per “immissione sul mercato” si intende “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”. Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 540 del 29/10/99, ai quali incombe l’obbligo di comunicare i dati richiesti solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi e non anche alle Camere di Commercio.
Fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/11), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per “gli utenti” o consumatori finali. A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2 del D. Lgs. 161/06 dall’art. 40 del D.L. n. 201/11, convertito dalla L. n. 214/2011, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.