Scelta DPI per mansione
Il D.Lgs. 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
La scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale, definiti come ….qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro…., è un tema di grande importanza per la prevenzione dei problemi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
I DPI si dividono, per tipologia di protezione, in prima, seconda e terza categoria.
- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- contatto o urti con oggetti caldi che non espongono ad una temperatura superiore ai 50°C
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vi tali ed a provocare lesioni a carattere permanente
- azione lesiva dei raggi solari
- inquinamento dell’atmosfera respirabile o deficienza di ossigeno nella stessa (polveri, gas, combinazioni degli stessi, ecc.)
- aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti (con DPI che assicurano protezioni limitate nel tempo)
- temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione
- temperatura d’aria non superiore a – 50°C
- cadute dall’alto
- tensioni elettriche pericolose
Stabilita la presenza di un rischio residuo si procede all’analisi delle condizioni di lavoro legate al tipo di lavoro da eseguire e, in base al tipo di rischio, si identificano:
- quale compito si deve eseguire
- da quali rischi si deve proteggere il lavoratore
- quale parte o parti del corpo si deve/devono proteggere
- quali specifiche deve avere il DPI
- chi sono gli utilizzatori
Non esiste un sistema codificato che stabilisca le procedure da adottare per l’identificazione e la scelta dei DPI.
Magister è in grado di affiancarsi al datore di lavoro per valutare il DPI più opportuno in base alla mansione
Le donne lavoratrici rappresentano in Italia circa il 40% degli occupati ed è, dunque, necessario soffermarsi sulla scelta dei dispositivi di protezione anche in un’ottica di genere. Tra lavoratrici e lavoratori non c’è solo una differenza fisica: vi sono condizioni di partenza diverse, modalità percettive e anche differenti vulnerabilità. È dunque necessario, specialmente nella valutazione dei rischi, riconoscere tali differenze e adottare un approccio sensibile alla dimensione di genere.
In ogni caso il datore di lavoro deve assicurare che:
- siano muniti del marchio CE
- siano rispettate le istruzioni del fabbricante
- siano della taglia giusta/siano adatti a chi li indossa;
- siano utilizzati per il periodo di tempo indicato dal fabbricante;
- siano sottoposti a pulitura e manutenzione adeguate;
- l’utilizzatore dei DPI sia stato istruito sull’uso dei DPI appropriati;
- non siano scaduti (anche gli elmetti e gli occhiali hanno una data di scadenza);
- non siano utilizzati per fini diversi da quelli indicati dal fabbricante;
- non siano usati contemporaneamente ad altri DPI incompatibili.
Per tutti i DPI che necessitano di manutenzione dovrà essere istituito apposito registro, sul quale un responsabile nominato dal datore di lavoro dovrà annotare la consegna, le verifiche per l’accertamento di eventuali difetti, la pulizia e disinfezione, le riparazioni e le sostituzioni.
I capi di abbigliamento sono considerati dispositivi di protezione individuali soltanto se sono stati progettati, testati e certificati come protezione da determinati rischi.
IN EVIDENZA
Omesso utilizzo di DPI è comunque responsabile il datore di lavoro. La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015, ha accolto il ricorso del congiunto di un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, affermando la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione
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