Silice
La Direttiva (UE) 2017/2398 ha modificato la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; è entrata in vigore il 17/01/2018, con obbligo di recepimento, da parte degli Stati membri, entro il 17/01/2020.
Il suo impatto è limitato ad alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente direttiva che, pertanto, rimane valida.
La Direttiva 2017/2398 ha aggiunto, nell’elenco dell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 degli Agenti cancerogeni, la Silice Libera Cristallina – SLC con il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLE) di 0,1 mg/m3.
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Esposizione occupazionale
A causa della vasta presenza naturale nella crosta terrestre e agli ampi usi di materiali che la contengono, i lavoratori possono essere esposti a silice cristallina respirabile in una grande varietà di settori occupazionali (IARC 1997). Le principali attività industriali che comportano un’esposizione a silice cristallina riguardano il movimento terra, l’estrazione in cava e mineraria, la demolizione di opere murarie, la manipolazione o l’uso di sabbia e di altri materiali contenenti silice cristallina (ad esempio processi di fonderia, come la fusione, sabbiature, produzioni di vetro, ceramica, abrasivi, cemento).
Le forme cristalline della silice sono quelle di maggiore interesse per la medicina del lavoro e per l’igiene industriale, perché responsabili di patologie a carattere invalidante. L’esposizione alle polveri contenenti SLC è, infatti, causa della silicosi, per lungo tempo la malattia professionale più importante registrata tra i lavoratori del nostro paese.