D.Lgs. 44/2020
La pubblicazione del Decreto Legislativo n.44 del 01/06/2020 (attuazione della direttiva (Ue) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) ha comportato l’aggiornamento e la modifica degli elenchi degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione presenti all’interno del D.Lgs. 81/08.
Il provvedimento è entrato in vigore il 24 giugno 2020.
Di seguito riportiamo quelle che riteniamo essere le principali modifiche apportate:
- la sostituzione del comma 6 dell’art. 242, relativamente alla sorveglianza sanitaria: viene previsto che “…. il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e ….. segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione …. Il medico competente fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”
- la sostituzione dell’allegato XLII che contiene l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali, con l’introduzione di una nuova attività (punto 6) dei “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”
- la modifica dell’allegato XLIII con i valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni
Il datore di lavoro ha, tra gli altri, numerosi obblighi in tema di agenti cancerogeni/mutageni, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale
- sostituzione delle sostanze classificate cancerogene, o comunque riduzione al minimo delle quantità presenti
- misure tecniche ed organizzative da approntare per ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti
- misure igieniche e di sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento, trasporto e smaltimento
- valutazione del rischio cancerogeno o suo aggiornamento
- aggiornamento della valutazione dei rischi
- campionamenti periodici
- sorveglianza sanitaria (prima di adibire alla mansione, periodicamente, alla cessazione e anche dopo la cessazione e predisposizione o aggiornamento del Registro degli esposti con invio triennale a Inail dove andranno individuati i lavoratori potenzialmente esposti.
La silice libera cristallina è stata inserita nell’elenco dell’allegato XLII e definito il valore limite di esposizione occupazionale di 0,1 mg/m3.
Per le polveri di legno duro il valore viene portato a 3 mg/m3 a titolo transitorio fino al 17/01/2023, dopodiché scenderà a 2 mg/m3.
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