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D.Lgs. 102/20 – Emissioni in atmosfera

Scritto il 19 febbraio 2021 da admin

Dal 28/08/2020 è in vigore il D.Lgs. 102/20 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Il decreto contribuisce a migliorare il quadro normativo di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, prevedendo procedure per le variazioni di titolarità, correggendo alcuni refusi, colmando lacune create dal D.Lgs. 183/17 e agendo sul sistema sanzionatorio dell’art. 279 del D.Lgs. 152/06.

Il nuovo decreto legislativo opera delle modifiche soprattutto in relazione ai medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo. Le novità introdotte:

  • Art. 268 del D.Lgs. 152/06 – viene inserita la definizione di emissioni odorigene ….emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena. Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con ….solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante...
  • Art. 269 del D.Lgs. 152/06 - vengono inserite (comma 11-bis e 11-ter) delle precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.
  • Art. 271 del D.Lgs. 152/06 - viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. I gestori sono tenuti a trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle sostanze interessate.
  • Per gli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/20 in cui sono utilizzate nei cicli produttivi le sostanze o le miscele indicate nel comma 7-bis dell’art. 271 la prima relazione va inviata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
  • Art. 272 del D.Lgs. 152/06 - vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (RIA). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.
  • Sempre per quanto riguarda le RIA, si segnala, inoltre, che ….la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’art. 272 c. 3, del D.Lgs. 152/06 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • Art. 281 del D.Lgs. 152/06 - viene aggiunto il nuovo comma 10-bis, che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06. Si vuole ricordare che il D.Lgs. 183/17 ha ridotto le soglie di potenza degli impianti di combustione elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 assoggettando di fatto ad autorizzazione gli stabilimenti aventi impianti con potenza superiore alle nuove soglie, senza, però, fissare la data entro cui avrebbe dovuto avvenire  tale adeguamento.
  • La parte II, Allegato I, parte V è stato modificata con uno specifico nuovo allegato.

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