Limite differenziale – applicabilità
Si ritiene utile precisare che:
- i valori limite differenziali di immissione rientrano nella definizione di valore limite di immissione (valida per quelli assoluti e per i differenziali), fornita alla lettera f) dell’art. 2.1 della Legge 447/95
- per valore limite di immissione deve intendersi il valore massimo di rumore (immesso, da una o più sorgenti sonore, nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno) misurato in prossimità dei ricettori
- la verifica dei valori limite differenziali di immissione deve essere effettuata solo e soltanto all’interno di “ambienti abitativi” e quindi esclusivamente in locali “interni” ad un edificio
La verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione non può essere effettuata quando:
- il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) in periodo diurno, o a 40 dB(A) in periodo notturno
- il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) in periodo diurno, o a 25 dB(A) in periodo notturno
- il ricettore si trova nelle aree classificate come esclusivamente industriali (1)
- si tratta di rumorosità prodotta:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso)
- il Comune non adotta la zonizzazione del territorio (2)
NOTE
1) L’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce che…. tali valori (di limite differenziale) non si applicano aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. Questo significa che non ha alcuna importanza la posizione della sorgente di rumore, essendo rilevante esclusivamente la posizione dei ricettori.
2) Con la sentenza n. 880, depositata il 18/02/03, i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che per verificare quali possano essere gli effettivi limiti di rumorosità che dovranno essere rispettati dagli operatori, è necessaria la preventiva predisposizione della zonizzazione acustica ex Legge 447/1995, che costituisce un preciso onere del Comune.
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