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Cos’è la normale tollerabilità?

Scritto il 6 giugno 2013 da admin

La normale tollerabilità è un termine giuridico che viene utilizzato nelle cause civili in cui ci sia un contenzioso per disturbo, anche nel caso del rumore: tele termine si applica in base all’art. 844 del codice civile. L’art. 844 stabilisce che il proprietario può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti (vibrazioni) e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la normale tollerabilità.

La norma è applicabile anche nei rapporti tra vicini di casa in un condominio ed è diretta ad equilibrare i rapporti tra il proprietario che produce le immissioni e il proprietario confinante che subisce passivamente tali immissioni. La legge n.13 del 27 /03/2009 ha modificato il metodo tecnico che si utilizza per definire con quali misure fonometriche quale livello sonoro è tollerabile e quale non lo è.

Il metodo tecnico di rilevazione, in seguito all’art 6-ter della legge 13/09, deve seguire le leggi espresse per sorgenti specifiche (strade, ferrovie, autodromi, aeroporti, impianti continui) ma non è assolutamente chiaro come deve essere per altre tipologie, soprattutto se non legate ad attività lavorative. In casi legati ad attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali richiede di applicare anche nei contenziosi civili la legge amministrativa (DPCM 14/11/1997). La legge, però, non è chiara se le sorgenti sonore disturbanti non sono specifiche (impianti a uso dell’edificio, strade, ferrovie, aeroporti, autodromi, impianti industriali a uso continuo) e se non sono connesse ad attività produttive.

La scelta ha sollevato dubbi in quanto il DPCM del ’97 è  specifico per rumorosità proveniente da attività produttive, commerciali e professionali e non considera a sufficienza la sensibilità dell’orecchio umano a rumori rapidi e a rumori che superano il rumore di fondo solo in determinate bande di frequenza.

L’aspetto più delicato è che con la legge 13/09 si corre il rischio di considerare meno inquinante il rumore proveniente da sorgenti private (la lavatrice, la tv, il condizionatore, etc.) rispetto a quello prodotto dalle fabbriche, dalle attività commerciali e professionali (la lavatrice del lavasecco vicino, la tv o il condizionatore del bar sottostante, etc.).

Inoltre il DPCM del ’97 penalizza i luoghi silenziosi perché se una persona ha di giorno in casa a finestre chiuse un livello sonoro complessivo inferiore a 35 dB(A) o inferiore a 50 dB(A) a finestre aperte (di notte i limiti scendono a 25 dB(A) e 40 dB(A)) essa non avrebbe più alcun diritto di lamentarsi.

Tecnicamente l’aspetto più controverso è quindi legato alle regole di applicazione dell’art. 4 del DPCM 14/11/97 sul limite differenziale. Di fatto, oggi, è il giudice che decide quale metodo utilizzare: in molti casi viene utilizzato il controverso metodo di misurare il livello di fondo giurisprudenziale con il parametro L95 e di misurare l’attività della sorgente sonora disturbante con metodo differente a seconda della sua durata e caratteristica temporale.

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