Sorgenti sonore nei pubblici esercizi
Con l’emanazione del DPCM del 16/04/1999 n.215 è stato abrogato il precedente DPCM 18/09/1997.
L’osservanza del regolamento è previsto in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico (e di pertinenza delle tipologie di locali successivamente elencate) sia al chiuso, sia all’aperto.
Non si applica alle manifestazioni temporanee o mobili, di cui all’art.6 della Legge 447/95, che sono altrimenti regolamentate.
A seguito dell’emanazione del DPCM 16/04/1999 n. 215 sono tenuti all’osservanza delle norme del regolamento le seguenti tipologie di esercizio:
- luoghi di pubblico spettacolo
- luoghi d’intrattenimento danzante
- circoli privati
- qualunque esercizio pubblico che utilizza impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.
Il decreto 215/99 (all’art. 3) obbliga il gestore alla verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione e ad effettuare i conseguenti adempimenti indicati nel decreto stesso; inoltre il gestore deve effettuare le verifiche anche dopo ogni modifica o riparazione dell’impianto elettroacustico.
Effettuiamo le misure e la relativa relazione tecnica ai fini del rilascio dall’autorizzazione all’utilizzo di impianti elettroacustici per la riproduzione di musica e ai fini della verifica della regolazione degli stessi.
I limiti riportati all’art.2 del regolamento riguardano due parametri differenti:
- LASmax - livello del valore massimo di pressione sonora ponderato in curva “A” con costante di tempo “slow”
- LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”
Le verifiche del rispetto dei limiti devono essere svolte da tecnici competenti in acustica.
Siamo in grado, tramite i nostri tecnici, di redigere una relazione nella quale vengono presentati i risultati dell’accertamento.
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