Campionamento acque reflue industriali da parte di organo di controllo
Prelievi ed analisi dei campioni costituiscono un aspetto nevralgico nel campo dell’applicazione del D.Lgs 152/06 in materia di inquinamento idrico: è, infatti, inevitabile nella maggior parte dei casi ricorrere a questa procedura per integrare il sistema probatorio delle violazioni di legge nel campo specifico.
In particolare, precisa la sentenza n. 4648 del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2005, che “ai fini dell’esatta individuazione del punto di prelievo dei reflui dell’impianto di smaltimento, rilevante ai fini del controllo sull’eventuale superamento dei limiti tabellari, l’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 152/1999 fissa inequivocabilmente il punto posto “subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento”. Ove lo stabilimento sia costituito da un complesso ed articolato sistema di depurazione, composto da una pluralità di passaggi intermedi prima dell’immissione delle acque nel corpo ricettore, il punto di misurazione va pertanto individuato nei tratti terminali del canale di scarico, immediatamente precedenti lo sbocco nel corpo ricettore. La provincia, ove intenda qualificare una parte dell’impianto (nello specifico, la cokeria) come funzionalmente autonomo, è tenuta a imporre preventivamente la separazione dello specifico scarico dalle acque di raffreddamento o di lavaggio, configurandolo al contempo come “parziale” ai sensi del D. Lgs. n. 152/99 oppure fissando, in sede di autorizzazione, ulteriori e più stringenti prescrizioni tecniche ex art. 45, comma 9, all’insegna della migliore tecnologia disponibile (da descriversi esattamente e, soprattutto, da individuarsi alla stregua dei principi di proporzionalità e di precauzione)”.
Non si dimentichi che, peraltro, l’art. 129 prevede che “il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico”.
Le ispezioni (e il termine va inteso in senso tecnico e non generico, quale quindi anticamera alla perquisizione in senso stretto) sono possibili in ogni struttura e locale ove siano da ricercarsi elementi attinenti alle “condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”. E quindi non soltanto presso gli stabilimenti in senso stretto quali luoghi e locali produttivi, ma anche in tutte le altre aree aziendali, ivi inclusi, ad esempio, gli uffici amministrativi e gestionali.
Laddove un soggetto sia indagato, l’operazione di prelievo è soggetta alle garanzie difensive previste dal codice di procedura penale: di conseguenza, l’operatore tecnico e/o di polizia giudiziaria, prima di recarsi sul posto per eseguire le attività connesse, deve inevitabilmente rispettare le procedure di preavviso stabilite dal codice di rito con il fine di assicurare la presenza potenziale del difensore del soggetto passivo.
Un soggetto è indagato formale quando è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica (peraltro, si può ritenere sussistente il concetto di indagato “sostanziale” quando sono in corso indagini da parte della P.G. e/o del P.M. le quali, seppur senza l’iscrizione sopraccitata, sono di fatto svolte in via diretta a carico di uno specifico soggetto; di conseguenza, sembra corretto che le garanzie difensive si applichino anche nel caso di indagato sostanziale).
Le osservazioni del titolare o del soggetto di fiducia devono essere fedelmente riportate in verbale.
E’ possibile realizzare contestuali foto del luogo del prelievo e dei punti salienti delle operazioni, allegando poi le stesse al carteggio finale.
In caso di assenza del titolare, si deve avvertire il soggetto gerarchicamente più elevato nell’organigramma aziendale che, comunque, deve rivestire una funzione dirigenziale o amministrativa di livello; appare, invece, inidoneo – salvo casi di particolare urgenza e gravità – l’addetto al depuratore o altro soggetto con mansioni equiparabili ad una attività di manovra e manutenzione.
La notifica è un atto formale e rituale, e deve seguire le regole ordinarie della procedura: essa non può essere sostituita – a pena di nullità e conseguente inutilizzabilità del referto di analisi successivo – da forme alternative ed atipiche di comunicazioni (spesso di uso comune, ma irrituali e, quindi, invalidanti).
I prelievi, dunque, sono attività amministrativa (in caso di soggetto non indagato), possono essere eseguiti da qualunque organo di P.G. (ancorché assistito da ausiliario tecnico), ed è sufficiente l’avviso contestuale in loco per la pratica realizzazione.
In ordine al concetto di “avviso” e “preavviso”, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, l’attività di prelievo di campioni ha natura amministrativa e non richiede il preavviso degli interessati, mentre l’avviso della data e luogo delle analisi è prescritto a pena di nullità” (Cass. pen., sez. III, 19 aprile 1999, n. 4993).
- preavviso delle operazioni di analisi al soggetto passivo (che dunque può partecipare direttamente alle operazioni stesse con un proprio tecnico), cosa che trasforma l’operazione in una fase sostanzialmente garantita;
- l’apertura e l’esistenza di un solo campione in laboratorio esaminato e di fatto esaurito alla presenza contestuale delle parti, con connessa irripetibilità tecnica della analisi (sia perché il materiale è di fatto ormai distrutto, sia perché comunque l’analisi di revisione è espressamente non ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione).