Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Dal 13 giugno è in vigore il DPR 13/03/2013 n.59 che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale che gravano sulle piccole e medie imprese (come definite d all’art. 2 del DM 18/04/2005) e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il decreto apporta anche significative novità alla parte V del D.Lgs. 152/06 in tema di emissioni in atmosfera
La AUA sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, ecc.). Basta un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’autorizzazione necessaria. Il regolamento non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso.
La richiesta di AUA è necessaria:
- per gli impianti di nuova costruzione o che vengono avviati per la prima volta
- per gli impianti che hanno effettuato modifiche
- per gli impianti alla scadenza di una delle autorizzazioni o comunicazioni sostituite dall’AUA
- per gli impianti non sono disciplinati da IPPC/AIA
MAGISTER FORNISCE IL SUPPORTO NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’OTTENIMENTO DELL’AUA
Il menzionato regolamento, dando avvio all’AUA, cerca di risponde al complesso obiettivo che punta al completo snellimento di tutti gli oneri burocratici che sono a carico delle piccole e medie imprese, assicurando in tal modo la certezza dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione. Il regolamento, composto da 12 articoli e da un corposo allegato, sostituisce sette diversi provvedimenti e autorizzazioni:
- l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06
- la comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/06, volta all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06
- l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 sempre del D.Lgs. 152/06, inerente la sussistenza di impianti con emissioni modestamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico
- la comunicazione o il nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/95, in tema di impatto acustico
- l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. 99 /92
- le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del, più volte citato, D.Lgs. 152/06, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.
AUA E REGIONE LOMBARDIA
In attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 1840/14 Regione Lombardia (con DDC n. 5513/14) ha approvato le specifiche tecniche che permettono l’utilizzo della nuova modulistica unificata per la presentazione delle istanze di AUA attraverso le piattaforme in uso agli Sportelli Unici (SUAP) del territorio lombardo. Il modello unico regionale per la presentazione dell’istanza AUA è costituito da una parte generale, da 7 schede settoriali e dai modelli da utilizzare quali fac-simile degli allegati previsti dalle Schede. Il Decreto ribadisce l’obbligatorietà della trasmissione esclusivamente telematica delle suddette istanze.
Approfondimenti: