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Acque meteoriche e siti industriali

Scritto il 11 febbraio 2016 da admin

In generale, le immissioni di acque meteoriche nell’ambiente non costituiscono uno “scarico” in termini di legge e quindi non necessitano di un’autorizzazione dal punto di vista qualitativo. Tuttavia ci sono delle limitazioni.

Le acque meteoriche, prima di entrare in contatto con superfici scolanti (tetti e coperture in genere, piazzali impermeabilizzati) e con quanto su di esse presente (camini per espulsione di reflui gassosi, materie prime, depositi, veicoli ecc), sono da considerarsi come non inquinate (considerando come trascurabile, o comunque meno rilevante, il contributo fornito dagli inquinanti presenti in atmosfera), la loro potenziale contaminazione dipende dall’attività di dilavamento esercitata dalle acque sugli elementi sopra citati e dalle caratteristiche dei medesimi; la definizione corretta diventa quindi quella di acque meteoriche di dilavamento (medesimo approccio della normativa vigente, come vedremo in seguito).

+Le acque reflue meteoriche di dilavamento che interessano superfici a uso industriale, in base alla loro qualità, potrebbero essere suddivise in:

  • potenzialmente non inquinate
    • sono acque che dilavano tetti di edifici adibiti ad uso uffici e/o magazzini privi di camini dedicati all’espulsione di reflui gassosi, parcheggi interni ad uso del personale, ecc.
  • potenzialmente moderatamente inquinate
    • sono acque che dilavano tetti di reparti produttivi con presenza di camini dedicati all’espulsione di reflui gassosi, aree interne dedicate ad intenso flusso di automezzi (per conferimento materie prime, allontanamento rifiuti, ecc.)
  • potenzialmente inquinate
    • sono acque che dilavano aree scoperte dedicate al travaso di sostanze chimiche, zone di carico/scarico di materie prime, piazzali di lavaggio, aree dedicate alla manutenzione di veicoli, aree di deposito di rifiuti o di rottami.

In genere si possono definire come maggiormente inquinate le prime acque meteoriche (le cosiddette acque di prima pioggia) rispetto a quelle che seguono (acque di seconda pioggia) per il fatto che i potenziali inquinanti, presenti sulle superfici, vengono dilavati dalle prime acque mentre le successiva acque meteoriche, generalmente, si considerano non inquinate.

+Il principale riferimento normativo in materia di gestione e smaltimento di acque reflue è rappresentato dal D.Lgs.152/06. La disciplina delle acque è trattata alla Sezione II della Parte Terza; le acque meteoriche sono richiamate all’art. 113, dedicato alle Acque meteoriche di dilavamento e alle Acque di prima pioggia, in cui si specifica che:

  • Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le regioni disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui è richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione
  • spetta alle regioni disciplinare i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate in impianti di depurazione
  • E’ vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee
  • Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni

Lo scarico delle acque di prima pioggia è soggetto ad autorizzazione, analoga a quella delle acque reflue industriali. Escluso il caso di recapito diretto in rete fognaria (per il quale è competente l’Ufficio d’Ambito) e fatto salvo quanto previsto dal DPR 160/2010 in merito alle competenze degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), l’adozione di tale autorizzazione è competenza della Provincia.

Magister è in grado di istruire la pratica di autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia

La prima Regione che ha affrontato l’argomento delle acque meteoriche in modo esplicito fu la Regione Lombardia (Legge reg. n°62 del 27/05/85). Sempre con riferimento alla Regione Lombardia, il Regolamento Regionale n°4 del 24/03/06 disciplina in modo specifico la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.  Il Regolamento prevede, in modo esplicito, la separazione, l’intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti a rischio di inquinamento. Questo volume d’acqua (considerato quello con il più alto carico inquinante) necessita di essere raccolto e trattato prima di essere inviato al corpo recettore (qualunque esso sia).

+Il Regolamento Regionale Lombardo, e analogamente gli atti delle altre Regioni, ha definito quali superfici debbano essere considerate affinché le acque che su di esse cadono debbano essere assoggettate alla separazione tra acque di prima e seconda pioggia:

  • Superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici e installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
    • industria petrolifera
    • industrie chimiche
    • trattamento e rivestimento dei metalli (es. galvanica)
    • concia e tintura delle pelli e del cuoio
    • produzione della pasta carta, della carta e del cartone
    • produzione di pneumatici
    • aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili
    • produzione di calcestruzzo
    • aree intermodali
    • autofficine
    • carrozzerie
  • Superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici e installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione
  • Superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli
  • Superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/1999 (ora abrogato dal D.Lgs. 152/06) (ad esempio: metalli pesanti, solventi organici aromatici ecc).

Alcune Regioni (tra le quali la Regione Lombardia) hanno deciso di regolamentare anche le acque meteoriche di seconda pioggia. Il medesimo Regolamento Regionale prevede infatti che la formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia siano soggetti alle medesime disposizione qualora provengano dalle superfici scolanti associate alle attività di cui ai punti da 1 a 11 e alle attività di gestione dei rifiuti, ma solamente qualora l’Autorità competente accerti “l’inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant’altro accatastato o depositato sulle superfici stesse”.

Il volume esatto di acqua di seconda pioggia da assoggettare a trattamento è definita dall’Autorità competente a seconda dei casi specifici. Quindi, se non diversamente disciplinate, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non necessitano di autorizzazione specifica allo scarico e possono essere scaricate in qualsiasi corpo recettore, preferibilmente in corpo idrico superficiale o nel suolo/sottosuolo, previa verifica delle caratteristiche geologiche unitamente alle restanti acque meteoriche di dilavamento.

Qualora le superfici scolanti dovessero essere assoggettate ai vari Regolamenti Regionali, le acque meteoriche di dilavamento saranno soggette alla separazione delle acque meteoriche di prima pioggia, alla loro raccolta separata in idonee vasche (dette anche vasche di prima pioggia) e quindi convogliate ai recettori finali. Diversamente dalle acque meteoriche, il recettore finale dovrebbe preferibilmente essere la fognatura in quanto a valle di questa sono comunque presenti ulteriori presidi depurativi e, in assenza di essa, il suolo o eventualmente il corpo idrico superficiale. Lo scarico delle acque di prima pioggia soggette alla separazione dalle specifiche norma regionali, necessita sempre di Autorizzazione specifica.

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