Albo gestori rifiuti – Albo gestori ambientali
L’Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs. 22/97. E’ costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal DM 08/04/2008 (ex isole ecologiche) i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, ha l’obbligo d’iscrizione alla sezione regionale territorialmente competente dell’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis di cui al DM 03/06/2014 n. 120, che ricomprende “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
E’ quanto è stato chiarito dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la circolare del 29 maggio 2015, Prot. 437/ALBO/PRES, in risposta a un quesito con il quale si chiedeva di chiarire se l’impresa che intendeva trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, era sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
La società Magister in grado di seguire la pratica per l’iscrizione all’albo per qualunque categoria.
Importante: Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. n. 120/2014, non devono corredare la domanda d’iscrizione con l’attestazione del pagamento del diritto annuale; tale attestazione viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell’avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dall’articolo 24, comma 4, dello stesso decreto. In assenza della presentazione di detta attestazione, il provvedimento d’iscrizione non viene notificato all’impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace. E’ questo il chiarimento che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha fornito con la Circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015.
Si sottolinea che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/06, l’iscrizione all’Albo è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
BONIFICHE
Le imprese iscritte ai sensi del D.M. n. 406/98 nella categoria 9 (bonifica dei siti) e categoria 10 (bonifica dei siti contenenti amianto) possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. n. 120/14. Il chiarimento arriva dal Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, tramite la circolare n. 306/Albo/Pres del 21 aprile 2015. Circolare
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la circolare n. 54 del 26/01/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di iscrizione dei cosiddetti “consorzi di scopo” (costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto), nella categoria 9, classe A, dell’Albo gestori ambientali anche in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica. I consorzi in questione non possono, per definizione, aver svolto alcuna precedente attività di bonifica e devono, pertanto, considerarsi esentati, ai fini dell’iscrizione all’Albo, dal rispetto del requisito della previa esecuzione di precedenti attività di bonifiche, introdotto dallo stesso Albo con la deliberazione 1/2013. Ma ciò solo nel rispetto di due precise condizioni:
- tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A della categoria 9 (bonifica dei siti) e devono far parte del raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) che si è aggiudicato l’appalto
- l’esistenza e la durata del consorzio devono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto
Pertanto, il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al termine dei lavori.
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