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D.d.g. n.13237/08

Secondo la legislazione vigente, in vigore dal 1994, spetta al datore di lavoro o al proprietario di un edificio individuare i materiali contenenti amianto al fine di mettere in atto le misure di prevenzione e protezione più adeguate per fronteggiare questo specifico fattore di rischio.

 Regione Lombardia ha approvato il protocollo che stabilisce i criteri per valutare le condizioni delle coperture in cemento amianto, al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che in esso si svolge, dovrà attuare.

  • Obiettivo del protocollo regionale

Indirizzare le azioni di monitoraggio e/o bonifica delle coperture in cemento-amianto

  • Soggetti obbligati

Proprietario dell’immobile e/o responsabile dell’attività che vi si svolge

  • Quando non si applica l’Indice di Degrado (ID)

Quando il manufatto presenta una superficie danneggiata (danni evidenti ed indiscutibili come crepe, fessure, e rotture in misura superiore al 10% della sua estensione). In questo caso si deve procedere alla bonifica di cui al DM 06/09/94, con priorità alla RIMOZIONE.

  • Quando si applica l’ID

quando è meno evidente il danno e la superficie della copertura in eternit (cemento-amianto) appare integra all’ispezione visiva. Si deve perciò quantificare lo stato di conservazione attraverso l’ID, che produrrà come risultato un valore numerico a cui corrispondono le azioni conseguenti da realizzare.

INDICE DI DEGRADO

ID consente di valutare lo stato di conservazione, attraverso l’ispezione visiva del manufatto, per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto. Il risultato dell’applicazione dell’ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare.

In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

  • nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
  • esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
  • rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
TRAMITE I NOSTRI TECNICI SIAMO IN GRADO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE E FORNIRE L’INDICE DI DEGRADO

Nel caso in cui l’ID ottenuto non è tale da richiedere la rimozione della copertura entro 12 mesi, il proprietario o il responsabile dovrà comunque:

  • nominare un responsabile per la manutenzione dei materiali in amianto
  • predisporre la documentazione che consenta di individuarne l’ubicazione
  • garantire efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di ogni evento che possa creare un disturbo ai materiali contenenti amianto
  • informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile

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