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Deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP

E’ stata pubblicata la circolare Ministero della Salute n. 0018101 del 26 maggio 2015  (Applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4. del regolamento (CE) n. 1272/2008).

In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento; per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità dello direttiva 1999/15/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017

La circolare del Ministero chiarisce due punti fondamentali:

Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima giugno 2017:

  1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita? (No : deroga non applicabile. Sì: Continua punto 2)
  2. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015? (No: deroga non applicabile. Sì: Continua Punto 3)
  3. Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015? (No: continua. Sì: La miscera è conforme e può usufruire della deroga)

Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1°giugno 2017)

  1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (No: deroga non applicabile. Sì: Continua Punto 2)
  2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? (No:deroga non applicabile. Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga)

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