DM 03/06/2014 n.120
Il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il DM 03/06/2014 n.120 che ridisegna la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, andando così a sostituire il precedente DM 406/98.
Con tale Regolamento vengono definiti:
- le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo
- i requisiti tecnici e finanziari delle imprese
- i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime
- i termini e le modalità di iscrizione
- i diritti annuali d’iscrizione
Nel suo complesso il decreto si compone di 26 articoli.
All’art. 8 vengono elencate le categorie di attività per le quali può essere richiesta l’iscrizione all’Albo:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno di cui all’art. 212, c. 8, del D.Lgs. 152/06
- categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D.M. 08/03/2010, n. 65
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’art. 194, c. 3, D.Lgs. 152/06
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto
- categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- categoria 9: bonifica di siti
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto
La società Magister in grado di seguire la pratica per l’iscrizione all’albo per qualunque categoria.
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