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Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

Scritto il 6 febbraio 2019 da admin

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) costituiscono il gruppo di fibre commercialmente più importante di tutte le fibre artificiali inorganiche poiché sono altamente resistenti e inestensibili ma molto flessibili, sono ininfiammabili, scarsamente attaccabili dall’umidità e dagli agenti chimici corrosivi e non sono degradabili da microrganismi.

La pericolosità delle FAV è oggetto di dettagliati studi pluri-decennali. La normativa di riferimento (regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele) indica che le FAV rispondenti alla Nota Q o alla Nota R sono  sicure per la salute.

Nello specifico:

  • la Nota Q stabilisce che la classificazione cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che le fibre hanno alta biosolubilità.
  • la Nota R stabilisce che la classificazione cancerogeno non si applica alle fibre con diametro medio ponderale superiore a 6 micron.

Nel 2015 è stato approvato il documento (n. 59/CSR ) ”Le fibre vetrose artificiali: linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute“  a cui ha fatte seguito un aggiornamento del 2016 in cui le FAV vengono classificate sulla base di quanto indicato dall’OMS (1988):

classificazione-fav

Nella legislazione italiana non esistono valori limite di esposizione per le FAV nei luoghi di lavoro, né valori guida per concentrazioni medie giornaliere di fibre per gli ambienti residenziali, né per l’aria ambiente.

Come sottolineato anche dalla Circ. n.4 (15/03/2000) del Ministero della Sanità, si può utilizzare come riferimento l’indicazione relativa al limite soglia (TLV-TWA) dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH – anno 2013):

limiti-fav

Magister è in grado di verificare la tipologia di FAV (mediante analisi qualitativa) e di determinare la concentrazione fibre aerodisperse (mediante SEM o MOCF)

I casi possibili di classificazione di cancerogenicità delle FAV ai sensi del regolamento CLP sono dunque raffigurati nello schema seguente.

FAV

Valutazione dei rischi

L’esposizione a lane minerali  ricade nell’ambito del campo di applicazione del Titolo IX – Sostanze Pericolose capo I (Protezione da agenti chimici): nel caso di esposizione a lane minerali classificate come cancerogene di categoria 2, il  datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi (art.223) e, in esito alla stessa, dovrà adottare le previste misure generali (art.224) per la prevenzione dei rischi.

L’esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel campo di applicazione del capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del Titolo IX: nel caso di esposizione a il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione del rischio attraverso la valutazione dell’esposizione (art.236) e a prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell’utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (art.235).

Magister supporta le aziende nella valutazione del rischio e nelle attività ad esse correlate (esecuzione di monitoraggi ambientali, informazione/formazione e addestramento dei lavoratori…)

Gestione dei rifiuti costituiti da FAV

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006, gli oneri relativi alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sono a carico del produttore.

Il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto (ovvero attribuire un codice CER) sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute.

Le possibili classificazioni per le FAV sono le seguenti: 17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso); 17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso).

Approfondimenti: