Prevenzione incendi
DM 20/12/2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il decreto, entrato in vigore il 4 aprile 2013, ha il compito di disciplinare la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio.
La Società Magister è in grado di predisporre il documento di valutazione del rischio incendio, il piano di emergenza interno (PEI) e il certificato di prevenzione incendi (CPI).
Le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale
- DPR 30/06/ 1995, n. 418 – Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi
- DPR 24/10/2003, n. 340 – Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”, e successive modificazioni
- DM 20/05/1992, n. 569 – Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre
- DM – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg
- DM 18/05/1995 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche
- DM 24/05/2002 – Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” e successive modificazioni
- DM 14/05/2004 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3
Inoltre possiamo predisporre la documentazione necessaria per le richieste di parere preventivo, certificati di prevenzione incendi e rinnovi del certificato prevenzione incendi (C.P.I.).
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