Impatto acustico
L’impatto acustico ambientale è regolamentato dalla Legge n.447 del 26/10/1995; questa legge si applica a tutte le attività potenzialmente rumorose anche se si tratta di un esercizio commerciale che possiede solo un frigorifero o un condizionatore.
L’impatto acustico prevede due tipologie di intervento:
- la previsione di impatto acustico (effettuata ante operam)
- la valutazione di impatto acustico (effettuata post operam)
La società Magister è in grado di effettuare qualunque intervento nel campo dell’acustica e vibrazioni
La documentazione di previsione impatto acustico è costituita da una relazione tecnica realizzata ai sensi dell’art. 8 c.2 o c.4 della Legge 447/95. È un documento che consiste nella previsione dei possibili effetti ambientali (dal punto di vista acustico) generati in seguito alla realizzazione di interventi sul territorio quali:
- Aeroporti
- Strade
- Discoteche
- Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- Impianti sportivi e ricreativi
- Ferrovie
- Impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
- Impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
- Impianti di depurazione ed antiinquinamento (aria, acqua, ecc)
- Impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
- Impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
- Sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (raffreddamento presse, etc.)
- Impianti pneumatici ausiliari (aria compressa, etc.)
- Emissioni condottate in atmosfera
- Attività rumorose svolte all’esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero, etc.)
Per effettuare una previsione di impatto acustico di una nuova opera utilizziamo anche modelli numerici di calcolo ai dati geometrici ottenuti tramite accurati rilievi strumentali effettuati in base al DM 16/03/1998: in tal modo si può disporre di dati attendibili relativi alle porzioni di territorio da studiare, a cui si possono applicare i rilievi acustici per validare i risultati del modello di calcolo. I valori di rumorosità così ottenuti dovranno poi essere confrontati con i limiti previsti dalla legge.
Una volta che l’opera è stata realizzata deve essere eseguita la valutazione di impatto acustico. Grazie alla valutazione di impatto acustico è possibile determinare se l’opera realizzata rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora dell’area prescelta e delle zone ad essa adiacenti. Tali limiti, determinati dalla zonizzazione acustica comunale del territorio, sono indicati dalla classe acustica di appartenenza come previsto nel DPCM 14/11/1997.
La valutazione di impatto acustico, inoltre, è necessaria la fine di ottenere la certificazione UNI EN ISO 14001.
Per essere legalmente valide le relazioni devono essere redatte da un tecnico competente in acustica. Molte regioni, come ad esempio la regione Lombardia (L.R. 13/2001), hanno dato specifiche suppletive sull’argomento.
Il DPR 227/11, riguardante anche la semplificazione della documentazione d’impatto acustico, riporta, in allegato, un elenco di 47-attività bassa rumorosità per le quali il datore di lavoro non è obbligato a presentare la Valutazione d’Impatto Acustico ma può presentare una autodichiarazione. Alcune attività dell’elenco, se utilizzano impianti di diffusione sonora devono invece predisporre un’adeguata documentazione di impatto acustico. Al comma 2 dell’art. 4, del citato DPR, le attività non rientranti nell’elenco delle 47, le cui emissioni non siano superiori ai limiti del Piano di Classificazione Acustica comunale potranno predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al posto della previsione di impatto acustico.
Al comma 3 si indica che per tutte le attività le cui emissioni superano i limiti della classificazione acustica è fatto obbligo di presentare la documentazione d’Impatto Acustico predisposta da un tecnico competente in materia di acustica. E’ evidente che per valutare il rispetto o meno dei limiti della classificazione acustica occorre eseguire una misura strumentale osservando leggi e norme tecniche che ben definiscono le modalità di misura relativamente alle emissioni in materia di acustica ambientale. E’ altresì evidente che tutte queste misure possono essere eseguite solo da un tecnico competente in acustica come previsto dall’art. 8 della Legge n. 447/95.
Approfondimenti: