AIA & IPPC
La Direttiva 96/61/CE – Direttiva IPPC (acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control – Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento), successivamente abrogata dalla Direttiva 2008/1/CE, ha introdotto i concetti innovativi dell’approccio preventivo alle problematiche ambientali, con l’adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di limitare il trasferimento dell’inquinamento da un comparto all’altro. Le novità introdotte riguardano il superamento dell’approccio “command and control” con il coinvolgimento del gestore dell’impianto, quale soggetto attivo e propositivo, la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi.
L’Italia ha recepito la Direttiva con il D.Lgs. 372/99 che ha reso operativa l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), anche se limitatamente agli impianti industriali esistenti. Il decreto è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che ha esteso il campo di applicazione dell’AIA agli impianti nuovi e alle modifiche sostanziali apportate agli impianti esistenti. Il D.Lgs. 29/06/2010 n. 128 ha integrato e modificato il D.Lgs. 152/06, normando le attività di AIA e abrogando il D.Lgs. 59/05.
L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni, in conformità ai requisiti del D.Lgs. 152/06 e in tema di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). L’AIA, emanata ai sensi del D.Lgs. 152/06, sostituisce ogni altra autorizzazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/Ce.
La Parte II del D.Lgs. 152/06 ha suddiviso gli impianti in due allegati (allegato III e allegato IV), individuando rispettivamente i progetti assoggettati a procedura di VIA regionale e progetti con obbligo di procedura di Verifica di assoggettabilità (già procedura di esclusione dalla procedura di VIA del vecchio ordinamento). L’AIA sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all’allegato IX del D.Lgs. 152/06 ed è rilasciata mediante Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente agli impianti di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 disciplinandone le modalità di esercizio.
In data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/14 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” con il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e, in particolare, al Titolo III-bis Autorizzazione Integrata Ambientale. L’ambito di applicazione della disciplina IPPC è stato esteso con l’introduzione di nuove attività del comparto industriale e di gestione rifiuti che, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lettera i-quinquies del D.lgs. 152/06, come modificato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 46/14, rientrano nella fattispecie di installazioni esistenti ‘non già soggette ad AIA’.
I gestori di dette installazioni erano tenuti a presentare istanza per il primo rilascio dell’AIA entro il 07/09/14.
Per quanto concerne l’aggiornamento delle condizioni autorizzative, l’articolo 29-octies “Rinnovo e Riesame” del D.Lgs.152/06, come sostituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 46/14, stabilisce che l’autorità competente riesamini periodicamente l’AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni, e individua le condizioni per cui detto riesame debba essere disposto: risulta, quindi, superata la procedura amministrativa di rinnovo dell’AIA precedentemente prevista dalla normativa nazionale in materia.
I procedimenti di competenza provinciale sono:
- nuova autorizzazione per un complesso di attività soggette alla direttiva IPPC da realizzare oppure esistenti ma carenti di autorizzazione
- modifica sostanziale di AIA già vigente
- modifica non sostanziale di AIA già vigente
Magister S.r.l. è in grado di seguire tutto l’iter autorizzativo, di modifica o riesame della pratica AIA
La direttiva 2010/75/UE sostituisce in via definitiva, a partire dal 7 gennaio 2014
- la direttiva 78/176/CEE
- la direttiva 82/883/CEE
- la direttiva 92/112/CEE
- la direttiva 1999/13/CE
- la direttiva 2000/76/CE
- la direttiva 2008/1/CE
a partire dal 1° gennaio 2016
- la direttiva 2001/80/CE
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 28/12/15, ha pubblicato il DM n.274 del 16/12/2015 recante “Direttiva per disciplinare la conduzione del procedimento di rilascio, riesame ed aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. La direttiva mira a disciplinare alcuni aspetti della conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame, aggiornamento e verifica di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) al fine di codificare alcune buone prassi operative, sulla base dell’esperienza maturata nell’ultimo decennio da questo Ministero in qualità di autorità competente AIA. La direttiva è indirizzata agli uffici del Ministero, alla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale-IPPC (Commissione AIA-IPPC), istituita presso il Ministero, e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Le istruzioni riguardano in particolare il formato e i contenuti dei pareri istruttori conclusivi (art. 2) e del piano di monitoraggio e controllo (art. 3), la procedura per la valutazione preliminare delle comunicazioni di modifiche non sostanziali (art. 4) e la gestione dei procedimenti autorizzativi per impianti off-shore (art. 5). Vengono fornite indicazioni anche per l’accertamento delle violazioni AIA in relazione alle quali il Ministero dell’Ambiente ribadisce che, qualora l’accertamento non possa essere svolto contestualmente alla stesura del verbale relativo alla visita in loco, la contestazione deve illustrare le cause di tale differimento (art. 6)