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Residui di produzione come sottoprodotti

Scritto il 27 giugno 2018 da admin

Il DM n.264/16  contiene il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” ed è entrato in vigore il 02/03/2017.

Criteri per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

+L’obiettivo principale del Decreto è di favorire e agevolare l’utilizzo, come sottoprodotti, di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione. Il provvedimento, inoltre, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06

Il decreto si applica ai residui di produzione, ovvero , “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto” mentre non si applica:

  • ai prodotti (ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica)
  • alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06
  • ai residui derivanti da attività di consumo.

Tramite i nostri consulenti siamo in grado di aiutarvi nell’applicazione del DM 264/16

+Circolare n.7619 in merito all'applicazione del D.M. 264/2016
Nella circolare (n. 7619 del 30/05/2017) sono esaminati tutti gli aspetti toccati dal decreto sotto il profilo interpretativo e operativo quali, ad esempio, l’attuazione delle disposizioni del regolamento, il rispetto di requisiti e condizioni, la compilazione della scheda tecnica, la piattaforma telematica di scambio e l’Allegato 1 biomasse residuali per uso energetico. In particolare viene ricordato che il decreto non modifica in alcun modo la normativa di riferimento.

Indicazioni operative:

  • non introduce nuovi criteri, ma si tratta di una guida non vincolante per dimostrare la soddisfazione dei criteri previsti dall’art.184-bis del D.Lgs. 152/06. Il soggetto interessato può quindi scegliere strumenti e metodi diversi per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri. Inoltre gli strumenti proposti dal D.M. sono utilizzabili anche per residui diversi da quelli elencati. Alla non obbligatorietà dell’applicazione del D.M. consegue anche il fatto che tale applicazione non può essere considerata come condizione necessaria per poter svolgere un’attività di gestione di sottoprodotti, e quindi anche durante eventuali ispezioni non può esserne richiesta l’applicazione;
  • non contiene un elenco di materiali senz’altro qualificabili come sottoprodotti né un elenco di trattamenti classificabili a prescindere come “normale pratica industriale”, in quanto occorre sempre effettuare una valutazione del singolo caso specifico (“caso per caso”);
  • i requisiti previsti devono essere soddisfatti in tutte le fasi di gestione dei residui, dalla loro produzione fino al loro impiego finale come sottoprodotto. Pertanto se un residuo viene inizialmente qualificato come rifiuto non potrà essere successivamente poi qualificato come sottoprodotto;
  • il produttore iniziale del residuo deve provare che, sin dalla produzione del residuo, non ha intenzione di disfarsene;
  • ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalle normative per la qualificazione come sottoprodotto, limitatamente a quanto è nella propria disponibilità e conoscenza;
  • la responsabilità della gestione del residuo come rifiuto ricade sul soggetto che se ne trova in possesso immediatamente prima che diventi rifiuto.

La circolare riesamina le modalità di risposta ai quattro requisiti previsti dall’art.184-bis del D.Lgs. 152/06 per la qualificazione di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto:

  1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
  2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso processo di produzione o nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

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