Valutazione rischi negli studi professionali
Dal 1° giugno 2013 gli studi professionali che occupano fino a 10 lavoratori devono redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva e recepite con il decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Interno.
Il ministero ha pubblicato un comunicato in cui fa sapere di aver recepito le procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori.
Le procedure standardizzate sono state recepite con Decreto interministeriale del 30/11/2012.
In definitiva basta che, all’interno dello studio, svolgano la loro prestazione professionale anche un solo collaboratore coordinato e continuativo o un lavoratore a progetto o un collaboratore lavoratore autonomo (diverso dal titolare o dai titolari in caso di studio associato) che scatta l’obbligo di valutare i rischi e di redigere il relativo documento.
Cosa accade se non viene redatto il DVR?
Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro e’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 .
Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’art. 29, il datore di lavoro e’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro.
La mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave e, l’accertamento della reiterazione può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Per riuscire a redigere correttamente un documento di valutazione dei rischi è necessario avere una completa e accurata conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro, di tutti i continui aggiornamenti e soprattutto conoscere a 360° quanto previsto per la redazione del DVR dalla normativa.
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