Tecnico competente in acustica
La figura del tecnico acustico è definita a livello giuridico.
La Legge 447/95 ha istituito la figura del tecnico competente in acustica, cercando di mettere ordine in un settore non normato. Nell’art. 6, si definisce il tecnico competente come la figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico.
I due requisiti per ottenere il riconoscimento di tecnico competente sono stabiliti all’art. 2 e sono:
- il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di diploma di laurea ad indirizzo scientifico
- l’aver svolto in modo non occasionale attività nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i candidati in possesso di diploma e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
Il DPCM 31/03/98 ha indicato i criteri generali per l’esercizio di tale attività.
Alcuni decreti attuativi della Legge 447/95 rendono obbligatoria la figura del tecnico competente per lo svolgimento di alcune tipologie di attività nel campo dell’acustica ambientale, in particolare:
- il DM 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” prevede che l’attività di misura sia eseguita da un tecnico competente
- il DPCM n. 215 del 16/04/99 ”Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” stabilisce che l’attività prevista agli artt. 4, 5 e 6 sia eseguita da un tecnico competente.
La società Magister, al proprio interno, ha a disposizione dei tecnici competenti in acustica che vi sapranno consigliare al meglio e sono in grado di svolgere qualunque lavoro nel campo dell’acustica.
In Lombardia la Legge n. 13 del 10/08/01 “Norme in materia di inquinamento acustico” stabilisce:
- all’art.5, comma 4, che la documentazione per la previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico, devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale
- all’art.7, comma 2, che i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 05/12/1997 e dai regolamenti comunali
- all’art.7, comma 3, che la relazione sulle caratteristiche acustiche di nuovi edifici produttivi o di nuovi impianti, da produrre contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, deve essere redatta da un tecnico competente.
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